La durata della formazione trasversale viene determinata, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione.
Il monte ore per la formazione trasversale è:
- 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di 1° grado (licenza media);
- 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
Nei casi previsti dall’art. 44 comma 5 del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81, laddove la formazione trasversale sia articolata in più stagioni, la durata massima è rapportata alla durata dei singoli rapporti a tempo determinato (stagionali), secondo la seguente suddivisione:
- per contratti di durata fino a 3 mesi: 0 ore
- per contratti di durata superiore a 3 mesi fino a 6 mesi: 20 ore
- per contratti di durata superiore a 6 mesi: 40 ore
In caso di contratti inizialmente previsti di durata pari o inferiore a 3 mesi, l’obbligo formativo scatta se il contratto è prorogato (anche più volte) per una durata complessiva superiore a 1 mese e se la durata complessiva del rapporto di lavoro supera i 3 mesi. In caso di proroghe di contratti di durata superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi, l’obbligo formativo rimane di 20 ore, anche nel caso in cui la durata complessiva dell’attività lavorativa risulti superiore a 6 mesi.
Il percorso formativo per ogni apprendista ha durata massima di 40 ore ogni annualità, fino ad un massimo di tre anni, in base agli obblighi normativi. Poiché il CCNL Artigianato prevede una durata del contratto di apprendistato professionalizzante fino a 5 anni, l’erogazione del servizio di formazione a voucher va sempre inteso al massimo entro i primi tre anni.
La durata della formazione può essere ridotta in presenza di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione ad uno o più moduli formativi previsti dal Catalogo Provinciale. I crediti sono riconosciuti a partire dal 14 settembre 2011.
La formazione sulla sicurezza generale e specifica dell’apprendista non rientra nell’offerta formativa pubblica ed è a carico dell’azienda. Nella fase di stesura del PIF, i crediti formativi sulla sicurezza ricavati dal codice ATECO e dal livello di rischio specifico per l’apprendista comunicati dall’azienda, sono riconosciuti automaticamente in riduzione sulle 40 ore della prima annualità.