Dall’11 ottobre entrerà in vigore il decreto legislativo n. 135/2024 che, attuando la direttiva (UE) 2022/431 in materia di agenti e sostanze tossici sul lavoro, modifica alcuni articoli del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) e introduce importanti novità che riguardano la gestione negli ambienti di lavoro delle sostanze tossiche per la riproduzione umana.
Obiettivo principale del decreto è rafforzare la tutela dei lavoratori esposti a sostanze pericolose.
In particolare, si introduce:
- La definizione di Sostanza tossica per la riproduzione, ovvero quella sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;
- Nuovi valori limite di esposizione professionale, differenziati in sostanze prive di soglia (per le quali non è previsto un livello di esposizione sicuro) e con valore soglia (per le quali si ritiene che entro un certo limite non vi siano rischi per la salute dei lavoratori);
- Valori limite biologici obbligatori, che misurano la concentrazione di agenti pericolosi nel corpo dei lavoratori. Nel caso specifico si tratta del piombo rilevabile tramite analisi del sangue. Il limite si abbassa nel caso di lavoratrici in età fertile.
Inoltre, vengono aggiornati e introdotti NUOVI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO, ovvero:
- Obbligo di aggiornare la valutazione dei rischi legati all’esposizione a sostanze pericolose, in relazione alle nuove categorie di agenti introdotte dal decreto;
- I lavoratori, prima di essere adibiti all’attività, devono essere adeguatamente formati e informati sui rischi connessi all’uso di tali sostanze;
- I lavoratori esposti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per monitorare l’impatto dell’esposizione sul loro stato di salute. Il decreto 135/2024, all’art. 234 “Definizioni” del D.Lgs. 81/08 ha introdotto la definizione di “sorveglianza sanitaria”, si tratta della valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
- Conservazione della documentazione: le aziende devono conservare per almeno cinque anni il registro delle esposizioni e le cartelle sanitarie dei lavoratori dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione, garantendo una tracciabilità dei rischi.