Sostegno al reddito (FSR)

Fondo di Sostegno al reddito

Di seguito sono riepilogati gli interventi del Fondo di Sostegno al Reddito (FSR) a favore di Lavoratori e Aziende aderenti ad EBAT, in vigore dal 01.01.2024 al 31.12.2024.

Condizioni e modalità di richiesta sono specificate nella sezione C del regolamento delle prestazione del Fondo di Sostegno al Reddito.

Di seguito sono riepilogate le prestazioni per i lavoratori e le aziende: selezionare + per vedere la descrizione di ogni prestazione e scaricare la modulistica per la presentazione della richiesta.

   SEZIONE A) Prestazioni per i dipendenti

Il lavoratore impossibilitato a recarsi al lavoro per eventi morbosi può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito un’integrazione del 100% della retribuzione, al netto di quanto già riconosciuto da INPS e dall’azienda, in entrambi i seguenti casi:

  • fino al 180° giorno, fatto salvo il periodo di carenza, nei casi indennizzati da INPS e per il periodo durante il quale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento non preveda l’integrazione della malattia a carico dell’azienda;
  • dal 181° giorno e fino al 270° giorno maturati nell’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre).

L’integrazione può essere richiesta solo per eventi morbosi occorsi in costanza di rapporto di lavoro e che non abbiano avuto inizio durante il periodo di prova contrattualmente previsto.
L’importo della prestazione viene calcolato prendendo a riferimento la retribuzione in essere, integrando al 100% la retribuzione nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni.
La prestazione viene liquidata a fronte di richiesta alla fine del periodo di malattia. È prevista, su esplicita richiesta, la possibilità di fruire della liquidazione della prestazione anche con cadenza mensile.
I dipendenti assunti come impiegati possono chiedere la prestazione al termine del periodo che prevede il pagamento della malattia a carico dell’azienda, per un massimo di 90 giornate per anno civile (1/1 – 31/12) ed in costanza di rapporto di lavoro.

Si invitano aziende, consulenti e lavoratori a tenere monitorato l’utilizzo e quindi la scadenza del periodo di comporto previsto contrattualmente e in base all’inquadramento del lavoratore in malattia.

ATTENZIONE: non è possibile presentare richiesta per questa prestazione in caso di infortunio riconosciuto ed indennizzato da INAIL.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.1 compilato e sottoscritto
  • Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il lavoratore
  • Copia del cedolino paga del lavoratore del primo mese non più indennizzato da INPS e/o da cui si deduca che non vi è l’integrazione della malattia a carico dell’azienda
  • Copia dei cedolini paga del lavoratore per ogni mese di cui richiede l’integrazione

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.1 Integrazione per malattia di lunga durata per lavoratori dipendenti

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Nei casi in cui il CCNL di riferimento non preveda un’integrazione della retribuzione per il congedo obbligatorio per maternità, oppure nei casi di riconoscimento dell’astensione anticipata o a rischio come previsti dalle norme vigenti, la lavoratrice dipendente potrà chiedere l’integrazione al trattamento INPS al 100% della retribuzione, nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni.

Nei casi previsti dalle vigenti normative, è possibile presentare la richiesta di prestazione anche da parte del padre lavoratore.
La retribuzione considerata per il calcolo dell’integrazione è quella in essere al momento dell’interruzione temporanea del lavoro per astensione da parte del genitore.
L’integrazione verrà liquidata in un’unica soluzione al termine del periodo di astensione obbligatoria.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.2.1 compilato e sottoscritto
  • Copia della documentazione di astensione obbligatoria/anticipata presentata all’INPS
  • Copia del cedolino paga del mese precedente l’interruzione per astensione.

Scarica il modulo EBAT M_FSR2024/A.2.1 Integrazione al reddito per le lavoratrici dipendenti in astensione per maternità obbligatoria, anticipata o a rischio

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Il bonus natalità è un contributo del valore di 500,00 € destinato al nucleo famigliare una tantum in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affido preadottivo di ogni figlio, avvenuta tra il 1/1/2024 e il 31/12/2024.
Il contributo è riconosciuto mediante corresponsione economica diretta al nucleo famigliare attraverso la busta paga di uno dei genitori che ne fa richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.2.2 compilato e sottoscritto
  • Copia del certificato di nascita/adozione/affido per il figlio

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.2.2 Bonus natalità/adozione/affidamento

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Il genitore che, al termine del periodo di astensione obbligatoria, fruisce nell’anno civile (1/1 – 31/12) del congedo parentale entro i 6 anni dalla data di nascita, affido o adozione del figlio, può chiedere:

  • una integrazione pari al 50% del reddito per una prima mensilità e, successivamente,
  • una integrazione pari al 20% del reddito per al massimo 3 ulteriori mensilità.

L’importo dell’integrazione è calcolato nella percentuale indicata (50% o 20%) rispetto al reddito del genitore che ne fa richiesta, nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni al reddito, e viene erogata ad integrazione dell’indennità fornita da INPS per il congedo (pari al 30% della retribuzione).
Per poter chiedere l’integrazione, il genitore o i genitori dovranno aver fruito preventivamente e completamente per lo stesso figlio del periodo di congedo parentale erogato da INPS con una indennità maggiore del 30% della retribuzione, come previsto dalle norme vigenti.
L’integrazione verrà erogata a fronte della fruizione entro il 31/12 di mensilità intere di congedo, ovvero anche cumulando periodi diversi fino al raggiungimento di blocchi di almeno 30 o 60 giorni di congedo (pena il mancato riconoscimento dell’integrazione per periodi inferiori a 30 giorni). Per il conteggio delle giornate di congedo godute, verranno richiesti i cedolini paga da cui si deve evincere la fruizione dell’aspettativa facoltativa.
La prestazione è riferita al figlio e destinata al nucleo famigliare, quindi i mesi di integrazione al reddito si intendono cumulativi per il nucleo famigliare. La prestazione può esser richiesta una sola volta per ogni figlio. È possibile presentare domanda di integrazione per lo stesso periodo di congedo fruito in contemporanea da parte di entrambi i genitori per lo stesso figlio.
La retribuzione considerata per il calcolo dell’integrazione è quella in essere al momento della interruzione temporanea del lavoro per congedo parentale da parte del genitore. L’integrazione verrà liquidata in un’unica soluzione al termine del periodo di congedo.
In alternativa a quanto sopra, i genitori potranno chiedere il rimborso della retta dell’asilo nido fruito nell’anno civile (1/1 – 31/12) entro i 3 anni dalla data di nascita, affido o adozione del figlio, per un importo massimo pari a due mensilità della retribuzione del genitore che inoltra la domanda, nei limiti previsti dal punto 4. Limitazioni.
La retribuzione considerata per il calcolo del rimborso è quella in essere al momento della prima retta pagata. Il rimborso è relativo all’importo della retta dell’asilo, detratto l’eventuale quota coperta dal bonus asilo nido previsto dalle vigenti norme ed erogato da INPS.
È possibile fare un’unica richiesta, cumulando le rette per cui si chiede il rimborso. Il rimborso verrà liquidato in un’unica soluzione. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che attesti il pagamento delle rette mensili.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.2.3 compilato e sottoscritto
  • Copia della documentazione per il congedo parentale presentata all’INPS (nel caso di richiesta di integrazione per congedo)
  • Copia del cedolino paga della lavoratrice o del lavoratore del mese precedente l’interruzione del lavoro (nel caso di richiesta di integrazione per congedo)
  • Copia dei cedolini paga da cui si deve evincere la fruizione del congedo parentale (nel caso di richiesta di integrazione per congedo)
  • Copia del cedolino paga relativo al primo mese per cui si richiede il rimborso della retta dell’asilo nido (nel caso di richiesta di rimborso asilo nido)
  • Documentazione eventuale contributo erogato da INPS come bonus asilo nido
  • Copia della documentazione attestante il pagamento della retta dell’asilo nido (nel caso di richiesta di rimborso asilo nido).

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.2.3 Integrazione al reddito per congedo parentale o asilo nido

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In caso di assenza continuativa e non retribuita dal lavoro nell’anno civile (1/1 – 31/12) per malattia del figlio, il genitore può richiedere:

  • nel caso di figli di età inferiore a 3 anni, un contributo pari a 300,00 € a copertura di un periodo di assenza minimo di 6 giornate lavorative continuative
  • nel caso di figli di età compresa tra i 3 e i 6 anni non compiuti, un contributo pari a 200,00 € a copertura dei 5 giorni lavorativi di permesso previsti dalla legislazione vigente, purché fruiti in modo continuativo.

La prestazione è erogata solo una volta all’anno e solo a un genitore del nucleo famigliare che ne fa richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.2.4 compilato e sottoscritto
  • Copia del certificato medico del figlio attestante le giornate di malattia (solo prognosi)
  • Copia del certificato di stato famiglia o autocertificazione scaricabile dal sito web dell’Anagrafe Cittadino (www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino);

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.2.4 Sostegno alla famiglia per assistenza nel caso di malattia dei figli fino a 6 anni di età

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Per agevolare e sostenere l’assistenza ai figli minori con più di 3 anni, al coniuge o al partner convivente, ovvero ai genitori che appartengono allo stesso nucleo famigliare, portatori di svantaggio riconosciuto dalla Legge 104/92 e dalla Legge 53/2000, il Fondo di Sostegno al Reddito riconosce ai lavoratori dipendenti che utilizzano i permessi previsti dalla legge n. 104/92 e s.m. o che usufruiscono di congedi per gravi motivi familiari previsti dalla legge n. 53/2000, un numero pari a 36 giornate aggiuntive di integrazione salariale per anno solare rispetto alle giornate indennizzate da INPS.
La provvidenza è pari al 50% della retribuzione in essere al momento della prima richiesta di permesso o congedo, nei limiti di quanto previsto al punto 4. Limitazioni, e verrà riconosciuta in base alle giornate e alle ore effettivamente utilizzate.
Le richieste dovranno essere presentate a consuntivo rispetto all’effettivo utilizzo delle giornate e le ore di permesso o congedo usufruite nel mese solare precedente o con unica domanda cumulativa per tutti i giorni o ore usufruite nell’anno solare.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.3 compilato e sottoscritto
  • Autocertificazione del diritto all’utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
  • Dichiarazione del datore di lavoro delle giornate e/o delle ore utilizzate per permessi L. 104/92 e congedi L. 53/2000
  • Copia del cedolino paga del lavoratore del mese relativo alla prima richiesta di permesso o congedo

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.3 Sostegno al reddito per assistenza Legge 104/92 e Legge 53/2000

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Allo scopo di valorizzare la professionalità dei dipendenti all’interno delle aziende aderenti alla bilateralità artigiana trentina, il Fondo di Sostegno al Reddito eroga una provvidenza una tantum a favore di coloro che nel 2024:

  • compiono 20 anni di anzianità di servizio nella stessa azienda, con una provvidenza di 800,00 €
  • compiono 30 anni o più di anzianità lavorativa nel settore artigiano, con una provvidenza di 1.000,00 €.

Eventuali trasformazioni giuridiche o trasferimenti di azienda non interrompono la maturazione dell’anzianità.
Il lavoratore è libero di scegliere quale delle due anzianità richiedere considerando che la prestazione può essere erogata da EBAT una sola volta nella vita lavorativa.
La prestazione verrà erogata dopo aver ricevuto tutte le richieste dell’anno civile (1/1 – 31/12) tramite corresponsione economica diretta in busta paga al lavoratore.

ATTENZIONE: la prestazione viene riconosciuta solo ai dipendenti ancora in forza in azienda al momento della maturazione dei requisiti e quindi della richiesta.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.4 compilato e sottoscritto
  • Copia dell’estratto contributivo INPS che attesta l’anzianità contributiva presso la stessa azienda (20 anni) o in aziende del settore artigiano (30 o più anni)
  • Dichiarazione del Datore di lavoro che attesta che il dipendente è ancora in forza all’azienda

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.4 Anzianità professionale

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Il lavoratore che consegue, a decorrere da gennaio 2024, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (a titolo esemplificativo un diploma di qualifica professionale o di scuola superiore ovvero una laurea) può chiedere un contributo di importo pari a 500,00 €.
La prestazione sarà corrisposta al beneficiario mediante corresponsione economica diretta in busta paga.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.5 compilato e sottoscritto
  • Copia dell’attestato del titolo di studio conseguito nel 2024

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.5 Bonus studio

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La lavoratrice che richiede il congedo indennizzato avendo attivato un percorso di protezione in quanto vittima di violenza denunciata, in continuità rispetto al periodo di assenza dal lavoro retribuito come previsto dalla vigente normativa e dal CCNL applicato può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito l’integrazione della retribuzione per ulteriori 2 mesi rispetto a quelli riconosciuti, nei limiti di quanto previsto al punto 4. Limitazioni.

A fronte del riconoscimento da parte del Fondo di Sostegno al Reddito della presente prestazione, all’azienda viene erogato un contributo una tantum pari 1.000,00 €.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/A.6 compilato e sottoscritto
  • Attestazione dell’attivazione di un percorso di protezione in quanto vittima di violenza di genere denunciata
  • Copia dei cedolini da cui si evince il riconoscimento della retribuzione da parte dell’azienda e l’ulteriore periodo di sospensione non retribuita per cui si richiede l’integrazione

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/A.6 Sostegno alle donne vittime di violenza

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   SEZIONE B) Prestazioni per le imprese

Il titolare, il legale rappresentante e il socio lavoratore attivo in azienda, in caso di malattia riconducibile allo stesso evento morboso o patologia che si protrae per più di 30 giorni anche non consecutivi, può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito il riconoscimento di una prestazione pari al 100% del salario convenzionale INPS.
La prestazione può essere richiesta a partire dal 31° giorno di malattia e fino ad un massimo di 120 giornate, anche non continuative, per anno civile (1/1 – 31/12).
La provvidenza ha lo scopo di garantire il reddito al titolare, legale rappresentante o socio lavoratore e la continuità produttiva dell’azienda.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.1 compilato e sottoscritto
  • Copia del certificato emesso dal medico da cui si evinca esclusivamente la prognosi per il richiedente e/o la condizione anche non continuativa di impossibilità a svolgere il proprio lavoro in relazione ai giorni di malattia per cui è richiesta la prestazione

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.1 Integrazione per malattia di lunga durata per titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori

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Il bonus natalità è un contributo del valore di 500,00 € destinato una tantum al nucleo famigliare dei titolari, legali rappresentanti e soci lavoratori attivi in azienda in occasione della nascita, dell’adozione o dell’affido preadottivo di ogni figlio, avvenuta tra il 1/1/2024 e il 31/12/2024.
Il contributo è riconosciuto mediante corresponsione economica diretta al nucleo famigliare attraverso versamento sul conto corrente del richiedente.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.2 compilato e sottoscritto
  • Copia del certificato di nascita/adozione/affido per il figlio

Scarica il modulo EBAT M_FSR2024/B.2 Bonus natalità/adozione/affidamento

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Il titolare, legale rappresentante o socio lavoratore attivo in azienda che consegue, a decorrere da gennaio 2024, un qualsiasi titolo di studio riconosciuto dallo Stato ai sensi delle normative vigenti (a titolo esemplificativo un diploma di qualifica professionale o di scuola superiore ovvero una laurea) potrà richiedere un contributo di importo pari a 500,00 €.
La prestazione sarà corrisposta al beneficiario mediante corresponsione economica diretta con versamento sul conto corrente del richiedente.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.3 compilato e sottoscritto
  • Copia dell’attestato del titolo di studio conseguito nel 2024

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.3 Bonus studio

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Nel caso di:

  • nuova assunzione a tempo indeterminato, oppure
  • trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine

avvenute nell’anno civile (1/1 – 31/12) di donne di età inferiore ai 40 anni o superiore ai 50 anni, in stato di disoccupazione e/o inoccupate (escluso il caso di passaggio diretto tra aziende collegate) ed iscritte al Centro per l’impiego della Provincia Autonoma di Trento, è possibile richiedere un contributo una tantum pari a 500,00 €.
L’azienda potrà richiedere il contributo decorsi 6 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, certificando di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti a tale data e di avere ancora in forza la persona assunta o per cui è stata trasformato il contratto di lavoro.

Si segnala che l’Agenzia del lavoro di Trento ha attivato dei contributi per l’assunzione di donne che rientrano nella fascia di età dai 40 ai 49 anni (verificare sul sito web dell’Agenzia le caratteristiche degli incentivi: www.agenzialavoro.tn.it).

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.4.1 compilato e sottoscritto
  • Autocertificazione di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti
  • Documentazione attestante l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato (UNILAV Agenzia del Lavoro)

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.4.1 Incentivi all’occupazione femminile 

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Nel caso di:

  • nuova assunzione a tempo indeterminato, oppure
  • trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine

avvenute nell’anno civile (1/1 – 31/12) di persona con invalidità civile ricompresa tra il 46% ed il 73%, iscritta nelle liste protette e che non fruisce di pensioni e/o trattamenti di accompagnamento, è possibile richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.
Il contributo può essere richiesto decorsi 6 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, e solo nel caso in cui non vi sia un obbligo di legge per l’assunzione, certificando di non aver ridotto il personale nei 12 mesi precedenti a tale data e di avere ancora in forza la persona assunta o per cui è stata trasformato il contratto di lavoro.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.4.2 compilato e sottoscritto
  • Documentazione attestante l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato (UNILAV Agenzia del Lavoro)
  • Documentazione attestante l’iscrizione del lavoratore alle liste protette

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.4.2 Incentivi all’occupazione di soggetti deboli

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Al fine di contribuire a sostenere i costi legati alle assenze delle lavoratrici dipendenti che si assentano in via continuativa nell’anno civile (1/1 – 31/12) per malattia legata alla maternità o maternità a rischio o astensione anticipata fino al termine dell’astensione obbligatoria, le imprese che provvedano ad una nuova assunzione per sostituzione di maternità entro tre mesi dall’inizio dell’assenza della titolare del posto di lavoro incrementando l’organico aziendale, possono richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.
Ai fini della richiesta del contributo, l’azienda deve certificare il reinserimento nella stessa o analoga mansione lavorativa della lavoratrice in rientro dalla maternità / astensione. La prestazione sarà erogata dopo il rientro in servizio della lavoratrice madre.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.4.3 compilato e sottoscritto (anche dalla lavoratrice con promemoria delle prestazioni di cui ha diritto)
  • Documentazione attestante la maternità / astensione (cedolini, libro unico)
  • Documentazione attestante l’assunzione in sostituzione (UNILAV Agenzia del Lavoro)
  • Autocertificazione attestante l’avvenuto reinserimento nella stessa o analoga mansione della lavoratrice in rientro dalla maternità / astensione

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.4.3 Incentivi per assunzione in sostituzione maternità

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Al fine di sostenere i costi aziendali per la riqualificazione delle competenze e per accompagnare il reinserimento della lavoratrice madre nella medesima mansione lavorativa al rientro dal periodo di congedo parentale di almeno 4 mesi fruiti senza interruzioni e in continuità con l’astensione obbligatoria, l’azienda può richiedere un contributo una tantum pari a 1.000,00 €.
Ai fini della richiesta del contributo, l’azienda deve certificare il reinserimento nella stessa o analoga mansione lavorativa e l’avvenuta formazione e riqualificazione delle competenze della lavoratrice al rientro dai congedi. La prestazione sarà erogata trascorsi sei mesi dal rientro in servizio della lavoratrice madre.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.4.4 compilato e sottoscritto
  • Documentazione attestante la maternità / astensione (cedolini, libro unico)
  • Autocertificazione attestante l’avvenuto reinserimento nella stessa o analoga mansione della lavoratrice in rientro dalla maternità / astensione
  • Piano formativo sottoscritto da azienda e lavoratrice (attestante date/orario di svolgimento e tipologia di formazione impartita)

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.4.4 Incentivi per riqualificazione delle competenze al rientro dalla maternità

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Nel caso in cui si verifichi uno o più dei seguenti eventi eccezionali derivanti da fattori esterni ed estranei all’impresa:

  • eventi atmosferici eccezionali
  • calamità naturali
  • incendio o allagamento non imputabile a dolo e/o imperizia
  • altri eventi eccezionali le cui cause non sono imputabili all’azienda/titolare

che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività, l’azienda interessata può richiedere al Fondo di Sostegno al Reddito un contributo a fronte delle spese sostenute a seguito di danni causati da tali eventi con la finalità di sostenere la ripartenza dell’attività aziendale e del lavoro.
L’indennizzo avverrà a fronte di una interruzione totale o parziale dell’attività produttiva dell’impresa, pertanto la provvidenza non è subordinata alla sospensione o alla riduzione dell’orario di lavoro dei dipendenti.
Verranno valutate a titolo di documentazione le spese sostenute nei sei mesi successivi all’evento per il ripristino del ciclo e dei processi produttivi, compreso il costo del personale dipendente che verrà utilizzato in riparazioni, manutenzioni, pulizie, sgombero danni causati dall’evento agli immobili, impianti e attrezzature.
Il contributo potrà essere concesso nella misura massima del 15 % delle somme ammesse e non potrà superare i 15.000,00 € per intervento. Il contributo non è cumulabile con gli indennizzi da parte delle assicurazioni o di altri soggetti. Il Fondo potrà inoltre valutare di intervenire con una quota sino a 250,00 € per ogni lavoratore in forza al momento del ripristino dell’attività produttiva.
La provvidenza ha lo scopo di favorire la ripresa dell’attività produttiva e di sostenere il reddito dell’azienda. Verrà erogata a fronte di un impegno di ripresa dell’attività produttiva; in caso contrario il titolare si dovrà impegnare a restituire la somma percepita entro 180 giorni.
Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale che con motivato parere ed a insindacabile giudizio potrà rivedere le provvidenze nei suoi valori.

Documentazione per la richiesta della prestazione:

  • Modello di domanda EBAT M_FSR2024/B.5 compilato e sottoscritto
  • Relazione che illustri dettagliatamente le motivazioni per cui viene richiesto l’intervento, le caratteristiche tecniche dello stesso e i tempi di ripresa produttiva
  • Copia dell’Accordo sindacale di sospensione dei dipendenti se intervenuta
  • Copia delle fatture dei costi sostenuti per il ripristino dell’attività lavorativa o perizia di un professionista che indichi i danni subiti e il valore degli stessi
  • Copia dei fogli presenze relativi ai mesi in cui ha avuto luogo l’interruzione dell’attività e della ripresa del ciclo produttivo
  • Documentazione attestante l’avvenuto ripristino del ciclo produttivo
  • Autocertificazione con l’indicazione della ripresa dell’attività lavorativa.

Scarica il modello EBAT M_FSR2024/B.5 Sospensione dell’attività aziendale per eventi esterni eccezionali

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