Le modalità di adesione al sistema della bilateralità artigiana nazionale e territoriale sono definite dagli obblighi legislativi e normativi, dai contratti e dagli accordi interconfederali sottoscritti dalle Parti Sociali datoriali dell’artigianato e sindacali.
Adesione a FSBA
FSBA è il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato istituito dalle Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dell’artigianato (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Claai e CGIL, CISL e UIL) con gli Accordi interconfederali del 30/11/2012 e 31/10/2013, in attuazione dell’art. 3 c. 14 della Legge n. 92/2012 (Riforma Fornero) e successivi aggiornamenti a seguito della Legge n. 183/2014, dell’art. 27 del D.Lgs n. 148/2015 e in ultima della Legge n. 234/2021.
Il Fondo garantisce uno strumento di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di riduzione dell’orario di lavoro e si applica ai lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, nonché ai lavoratori delle Organizzazioni sottoscrittrici gli accordi istitutivi di FSBA, degli enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle stesse Organizzazioni che vogliono aderire, a prescindere dal CSC attribuito dall’INPS, dalla loro natura giuridica o dalla loro classe dimensionale.
L’adesione a FSBA è obbligatoria per le imprese individuate dalla normativa e dagli accordi e, nello specifico, per tutte le imprese artigiane di qualsiasi dimensione, a partire da 1 dipendente, ed è possibile per le Organizzazioni, enti e società costituiti, partecipati o promossi dalle stesse Organizzazioni (codice di autorizzazione 7B attribuito dall’INPS ai fini della contribuzione applicabile, come desumibile dal cassetto INPS aziendale).
Fanno eccezione le imprese per le quali trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015 nonché quelle obbligate al versamento al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), ovvero, per la provincia di Trento, al Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, come novellato dalla Legge n. 234/2021 (si veda la circolare INPS n. 76 del 30/06/2022, cap. 5.1).
La quota di contribuzione per l’adesione a FSBA è pari al 0,60% della retribuzione ai fini previdenziali di ogni lavoratore dell’impresa (0,45% a carico impresa, 0,15% a carico lavoratore). Dal 01/01/2022 la quota è dovuta anche per i lavoratori a domicilio.
Per le aziende con più di 15 dipendenti la contribuzione a FSBA è pari a 0,60% della retribuzione ai fini previdenziali di ogni lavoratore dell’azienda (0,45% a carico azienda, 0,15% a carico lavoratore) più uno 0,40% aggiuntivo della retribuzione ai fini previdenziali di ogni lavoratore (0,30% a carico azienda 0,15% a carico lavoratore).
Per l’aggiornamento sulle modalità di adesione, sulla contribuzione e sulle condizioni per l’erogazione delle prestazioni, fare riferimento al sito web del Fondo.
Adesione a EBNA / EBAT
L’adesione alla bilateralità artigiana dà diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi erogati da EBAT previsti dalla Contrattazione nazionale e territoriale in relazione al sostegno al reddito (FSR), alla salute e sicurezza sul lavoro (organismo paritetico per la sicurezza e RLST – rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale), alla rappresentanza sindacale, al welfare, alla formazione e al sostegno e sviluppo delle imprese. L’impresa, iscrivendosi alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo nei confronti dei lavoratori.
Le imprese artigiane e non artigiane con almeno un dipendente che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) dell’Artigianato, gli enti e le società costituiti, partecipati o promossi dalle Parti sottoscrittrici degli Accordi e le imprese e soggetti non artigiani che applicano altri CCNL ad eccezione delle imprese dell’edilizia, aderiscono alla bilateralità artigiana EBNA / EBAT versando la quota di contribuzione prevista dagli Accordi interconfederali del 23/07/2009, del 18/01/2016 e del 07/02/2018 e successive modifiche e integrazioni.
La Delibera del Consiglio Direttivo di EBNA del 28/07/2022 ha chiarito la sfera di applicazione e la contribuzione per l’adesione alla bilateralità artigiana.
Prendendo atto che le nuove sfide con cui si confrontano imprese e lavoratori dell’artigianato, tra cui innovazione tecnologica, digitalizzazione e sostenibilità, richiedono nuovi sforzi e azioni concrete per sostenere lo sviluppo del settore, garantire un lavoro sempre più qualificato, sicuro e di qualità, e al contempo rafforzare prestazioni e strumenti di welfare, con l’Accordo interconfederale nazionale sottoscritto il 17/12/2021 le Parti hanno rivisto le modalità e adeguato le quote di contribuzione previste per l’adesione alla bilateralità artigiana che devono essere applicate a seguito dei rinnovi dei contratti di settore, pari a € 11,65 mensili per ogni lavoratore in forza.
L’accesso alle prestazioni e ai servizi erogati da EBAT è vincolato all’adesione e alla regolarità contributiva dei versamenti.
Si ricorda che il mancato versamento delle quote di contribuzione dovute determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario, ad ogni singolo lavoratore, pari a € 30,00 complessivi lordi per 13 mensilità, che dovrà essere indicato in busta paga.
Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.
Non aderendo alla bilateralità, inoltre, l’impresa datrice di lavoro si obbliga all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità.
Le quote di contribuzione per l’adesione alla bilateralità come sopra definite sono calcolate mensilmente, anche per frazione di mese lavorato, per 12 mensilità per tutti i lavoratori dipendenti in forza a tempo determinato e indeterminato, sia che prestino lavoro a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti, i lavoratori stagionali e quelli a domicilio, ed esclusi i dirigenti ed i lavoratori con contratto di lavoro non subordinato (co.co.pro., stage, ecc.). Per i dipendenti part-time le quote fisse non sono riproporzionabili. Anche in caso di assunzioni o cessazioni in corso di mese la contribuzione resta interamente dovuta. Per i lavoratori a chiamata (intermittenti), la contribuzione è dovuta nei mesi in cui prestano attività lavorativa; se assunti con indennità di chiamata, il versamento è dovuto per tutte le mensilità. La contribuzione è dovuta anche nel caso di assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità, infortunio, etc.).
Le quote di contribuzione previste per l’adesione alla bilateralità artigiana sono riepilogate per contratto / settore nella tabella scaricabile al seguente link.
Il versamento delle quote di contribuzione per la bilateralità artigiana va effettuato tramite F24 – sezione INPS con causale “EBNA – datori di lavoro – contributi per il finanziamento dell’ente bilaterale settore artigianato” come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 70/E del 08/07/2010:
- nel campo codice sede va indicato il codice della sede INPS competente (per il Trentino, …)
- nel campo causale contributo va indicato EBNA
- nel campo matricola INPS/codice INPS/filiale azienda va indicata la matricola INPS dell’azienda
- nel campo periodo di riferimento, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA (ad esempio 09/2022); la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata
- nel campo “importi a debito versati”, riportare l’importo della contribuzione EBNA / FSBA calcolata per il mese di versamento in relazione ai lavoratori in forza all’impresa (l’importo non deve essere mai arrotondato o troncato pe rla parte decimale)
In caso di versamenti relativi a più mensilità, ad esempio per sanare versamenti non effettuati, si deve compilare un rigo per ogni mensilità e anno, seguendo le indicazioni sopra riportate.
Le imprese multilocalizzate, ovvero con sedi locali anche in regioni diverse dalla provincia di Trento, dovranno effettuare il versamento a EBNA / FSBA suddiviso per ogni regione / provincia, includendo eventuali quote regionali di competenza (si veda la comunicazione di EBNA in proposito). Pertanto nel modello F24 andrà compilata una riga relativa ai lavoratori operanti nella regione / provincia in cui l’azienda ha l’accentramento contributivo e una per ogni sede Inps provinciale fuori regione, relativa ai lavoratori operativi nelle relative sedi.
La contribuzione versata tramite F24 deve essere inserita nel flusso UNIEMENS mensile, così che EBNA e quindi EBAT possano ricongiungere i dati dei versamenti rispetto ai lavoratori in forza all’impresa ai fini del diritto all’erogazione delle prestazioni.
Per la compilazione del flusso UNIEMENS, all’interno di , , , si valorizza l’elemento inserendo nell’elemento , in corrispondenza di , il valore EBNA e, in corrispondenza dell’elemento , l’importo del versamento effettuato per ciascun lavoratore, con il corrispondente codice.
L’elemento contiene l’attributo , in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”. Controllare con attenzione la corrispondenza fra Codice Contratto INPS indicato in UNIEMENS e il contratto applicato per i lavoratori.
Si chiede inoltre di prestare la massima attenzione laddove si inseriscono nell’UNIEMENS mensilità arretrate. Nello specifico è necessario che l’imponibile previdenziale sia quello relativo alla mensilità di competenza arretrata e non quella della mensilità della denuncia mensile corrente (vedi link relativo alle istruzioni Compilazione UNIEMENS sopra inserito).
Le imprese aderenti alla bilateralità artigiana sono tenute al pagamento all’INPS del “contributo di solidarietà” (art. 9bis Legge n. 166/91), calcolato applicando la percentuale del 10% sull’importo della quota fissa destinato a finanziare le prestazioni. Partendo dalla quota fissa pagata mensilmente per ogni lavoratore, il contributo andrà calcolato per ogni lavoratore con le seguenti modalità (per i dettagli si veda il prospetto riepilogativo predisposto da EBNA):
- Imprese artigiane
- CCNL che ha recepito l’Accordo del 17/12/2021
- Imponibile di riferimento per il finanziamento delle prestazioni = 3,65
- contributo di solidarietà mensile (10% dell’imponibile) = 0,37
- CCNL che NON ha recepito l’Accordo del 17/12/2022
- Imponibile di riferimento per il finanziamento delle prestazioni = 2,27
- contributo di solidarietà mensile (10% dell’imponibile) = 0,23
- CCNL che ha recepito l’Accordo del 17/12/2021
- Imprese NON artigiane
- CCNL che ha recepito l’Accordo del 17/12/2021
- Imponibile di riferimento per il finanziamento delle prestazioni = 5,64
- contributo di solidarietà mensile (10% dell’imponibile) = 0,56
- CCNL che NON ha recepito l’Accordo del 17/12/2022
- Imponibile di riferimento per il finanziamento delle prestazioni = 5,04
- contributo di solidarietà mensile (10% dell’imponibile) = 0,50
- CCNL che ha recepito l’Accordo del 17/12/2021
Per il versamento del contributo (Circolare INPS n. 122 del 08/09/2010), nel modello UIEMENS, alla sezione , indicare nella sezione e precisamente in quanto segue:
- alla voce “causale” indicare M980
- alla voce “numero giorni” nessuna indicazione
- alla voce “numero ore” nessuna indicazione
- alla voce “numero dipendenti” indicare il numero di lavoratori interessati
- alla voce “retribuzione” indicare, per ogni lavoratore interessato, l’imponibile calcolato con le modalità sopra esposte a seconda della casistica in cui rientra l’azienda)
- alla voce “somme a debito” indicare il contributo di solidarietà mensile calcolato con le modalità sopra esposte a seconda della casistica in cui rientra l’azienda).
La regolarità contributiva dell’azienda verrà verificata, in presenza di dipendenti, nei 5 anni antecedenti la data della richiesta di prestazioni e servizi. Nel caso la data di inizio dell’attività aziendale con dipendenti o di assunzione del primo dipendente sia più recente dei 5 anni indicati, si verificheranno almeno 6 mesi di regolarità contributiva antecedenti la domanda di prestazioni o servizi (da considerare anche in caso di trasferimento, trasformazione o fusione societaria). Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell’azienda, la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.
L’Ente Bilaterale si riserva di poter approfondire e chiedere ulteriore documentazione a integrazione delle domande, per la verifica dell’ammissibilità della prestazione richiesta.
Prima di presentare una richiesta di prestazione, in ragione dell’attuale processo in atto di revisione delle modalità di verifica della regolarità contributiva e per la regolarizzazione si suggerisce di verificare sul sito web di EBNA eventuali aggiornamenti.
Regolarizzazione
Se un’azienda non ha effettuato costantemente e correttamente i versamenti mensili, può recuperare i versamenti dovuti tramite modello F24 compilando, per ogni mensilità mancante o non corretta, un rigo dell’F24 indicando il periodo per il quale effettua il versamento. Per la regolarizzazione, si seguano le indicazioni proposte dalla piattaforma SINAWEB. Allo scopo di poter celermente riscontrare la regolarizzazione, si chiede di inviare all’Ente copia della documentazione di avvenuta regolarizzazione (versamento e F24).
L’Ente si riserva di poter approfondire e chiedere ulteriore documentazione a integrazione delle domande per la verifica dell’ammissibilità della prestazione o servizio richiesti.
- la dicitura “QUOTA ADESIONE OSA-OPRA Trentino”;
- l’anno per cui viene effettuato il versamento;
- la matricola INPS e la partita iva dell’impresa per l’identificazione della stessa;
- il numero dipendenti per cui viene effettuato il versamento;
- il CCNL applicato dall’impresa.
Le imprese che si trovino in una posizione creditoria nei confronti dell’EBNA per aver effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti, possono chiedere entro 36 mesi dall’errato versamento il rimborso o l’eventuale rettifica o utilizzo in compensazione ove consentito. La domanda deve essere presentata a EBAT allegando il MODULO di richiesta di rimborso predisposto da EBNA debitamente compilato e sottoscritto, che eventualmente la trasferirà a EBNA per la gestione di eventuali crediti o rimborsi da liquidare all’impresa.
Si evidenzia che con la Comunicazione del 01 marzo 2019, EBNA ha comunicato che le richieste di rimborso di contributi (erroneamente versati) pervenute ad EBNA, devono essere preventivamente sottoposte all’esame dell’Istituto per verificare le situazioni e prevenire eventuali irregolarità. Con successiva comunicazione dell’INPS del 09/08/2019, in riferimento alla nota prot. 4085737 del 13 dicembre 2018 dello stesso Istituto, si sono invitati gli Enti bilaterali a gestire con specifica procedura e controlli le richieste di rimborso. A tale scopo potranno essere richieste le attestazioni e documentazione necessarie per effettuare i controlli.
Si ricorda che non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell’INPS con circolare n. 39 del 22.02.2011, portare a conguaglio i già menzionati crediti nei confronti dell’EBNA con debiti per partite correnti.
Le imprese i cui lavoratori, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e alle norme vigenti e in base a quanto previsto da OPNA e dal OSA-OPRA Trentino abbiano eletto il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, potranno richiedere il rimborso di una parte della quota relativa alla sicurezza dei mesi di competenza coperti dal RLS aziendale facendo esplicita richiesta all’Ente e producendo la documentazione a sostegno della domanda. La richiesta del rimborso dovrà essere inoltrata e ripetuta annualmente all’Ente entro il 31 dicembre per l’anno solare in corso, e potrà essere soddisfatta per la sola quota relativa all’esercizio economico dell’anno di riferimento e non di anni precedenti.